Dimissioni Dal Lavoro

26 Nov    Norme e Leggi

Le dimissioni sono l’atto con cui un lavoratore dipendente recede unilateralmente dal contratto che lo vincola al datore di lavoro. E’ una facoltà del lavoratore, che può essere esercitata senza alcun limite, con il solo rispetto dell’obbligo di dare il preavviso previsto dai contratti collettivi. Più che altro, consiste in un atto volontario del lavoratore. Quindi la sua volontà non deve essere viziata (ad esempio da altrui minacce o raggiri, da errore, da incapacità), pena l’annullabilità dell’atto. Esistono tre tipologie di dimissioni:

Dimissioni per giusta causa
In presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro che rende impossibile la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto (es. mancata osservanza delle norme sulla sicurezza, condotte gravemente lesive dell’onore e della reputazione , reiterato mancato pagamento della retribuzione , ecc.), il lavoratore può dimettersi per giusta causa, senza l’obbligo di dare il preavviso. Al lavoratore dimissionario per giusta causa spetta l’indennità sostitutiva del preavviso, come se fosse stato licenziato. Egli può inoltre richiedere l’indennità ordinaria di disoccupazione, in quanto il sopravvenuto stato di disoccupato non gli è imputabile.

Dimissioni incentivate
Il datore di lavoro può favorire le dimissioni del dipendente offrendo un incentivo economico per lasciare il posto di lavoro. Tale condotta è considerata lecita in quanto l’iniziativa del datore di lavoro non priva il lavoratore della sua libertà di scelta. Il rapporto di lavoro si estingue nel momento in cui il datore, ricevute le dimissioni, dà seguito al suo impegno corrispondendo al dipendente la somma offerta, oltre alle competenze retributive maturate.

Dimissioni e licenziamento
Sia le dimissioni che il licenziamento comportano la cessazione del rapporto di lavoro. Le conseguenza giuridiche dei due atti sono però profondamente diverse, specie sotto il profilo della tutela del dipendente. In caso di dimissioni, il lavoratore perde il diritto all’indennità di mancato preavviso (salvo il caso di dimissioni per giusta causa), nonché alla tutela specifica predisposta contro i licenziamenti illegittimi.bInoltre, in caso di dimissioni, si perde anche l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS.

Dimissioni in bianco
Con il termine di “dimissioni in bianco” ci si riferisce alla pratica, illegale, tesa ad obbligare i neoassunti a firmare una lettera di dimissioni priva di data, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro. Scopo della lettera è quello di allontanare il dipendente senza corrispondere alcuna indennità, e per qualsiasi motivo, essendo palese l’intento ricattatorio da parte del datore di lavoro. Il lavoratore, passato a tempo indeterminato, al termine del periodo di prova, può inviare al datore tramite lettera raccomandata una diffida dall’utilizzare le dimissioni in bianco firmate. La diffida avrebbe in futuro valore legale di prova per questa pratica illegittima. L’onere probatorio grava, infatti, sul lavoratore, che deve dimostrare di essere stato costretto a firmare delle dimissioni, non di sua spontanea volontà.

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